Quando il paziente non trae alcun beneficio dalle prestazioni lo psicologo/psicoterapeuta ha il dovere di proporre l’interruzione del rapporto professionale. Tale interruzione è una proposta che normalmente è auspicabile che sia discussa e decisa insieme. In questi casi il cliente/paziente può chiedere allo Psicologo/Psicoterapeuta informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi. (art. 27 C.D.)